STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede
1. È costituita, quale Associazione di diritto privato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti del Codice Civile l’ Associazione sportiva dilettantistica denominata: LAMBRETTA CLUB TRIVENETO Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in via Provinciale Ovest, 955 - CAP 45031 Località: Arquà Polesine (RO)
2. La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera dell’assemblea ordinaria della Associazione e non costituirà modifica del presente statuto

Art. 2 – Scopi
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, attraverso l’affiliazione alla FMI e la successiva iscrizione nell’apposito Registro delle ASD/SSD attivato dal CONI, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica del motociclismo, per come disciplinata e riconosciuta dal Coni con propria delibera 1568 del 14.02.2017 ed eventuali modificazioni, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina secondo le direttive della Federazione Motociclistica Italiana .
3. L’Associazione si propone di operare per la promozione, la diffusione e la pratica delle discipline sportive motociclistiche in tutte le loro forme e specialità, organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale/nazionale, oltre che realizzando attività didattica e di formazione per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sotto indicate: Moto Epoca – Moto turismo – Motorally – Velocità
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell’organizzazione sportiva di riferimento, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento e l’organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e culturale. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
5. Riunire estimatori e simpatizzanti dello scooter Lambretta, aiutandoli a restaurare, conservare e valorizzare i propri mezzi. Consiglia e fornisce supporto per le soluzioni tecniche più appropriate e guida nel reperimento dei pezzi di ricambio.
6. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di corsi, eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, saggi, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e tesserati e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all’attività istituzionale.
7. L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
8. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
9. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento (FIM/FIME) in merito all’attività sportiva praticata. L’Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione Nazionale, Europea o internazionale dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
10. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Art. 3 – Durata
1. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche, di ambo i sessi, che accettano gli scopi fissati dallo Statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello Statuto.
3. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all’ammissione, deliberare l’eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. 4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne ma non ha diritto a partecipare alla assemblea.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi se non in caso di morte o rivalutata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle assemblee sociali, in veste consultiva. Godranno, a partire dal compimento dei sedici anni, del diritto di voto per ogni deliberazione ad eccezione di quelle di carattere economico. I soli soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, dell’elettorato attivo, anche per le delibere di carattere economico, e di quello passivo. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) esclusione automatica per morosità rispetto alla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. d) scioglimento dell’Associazione, come regolato all’art. 24 dal presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
3. L’associato radiato non può essere più ammesso.
4. I soci decaduti ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in cui si sono dimessi.
5. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7 – Organi sociali
1. Gli organi sociali sono: - l’Assemblea Generale dei Soci; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea
1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o dal Segretatio in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L’assemblea deve essere convocata , in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo sito web dell’Associazione, o posta ordinaria, o elettronica, o fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3. L’Assemblea delibera sui punti contenuti all’ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sottoscritte e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
4. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
7. L’assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo.
8. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.
9. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e dalle deleghe ufficialmente certificate , tranne per quanto stabilito dal presente Statuto in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione.
10. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
11. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 – Partecipazione all’assemblea
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Art. 10 – Assemblea ordinaria
1. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. Fino al momento della approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente suddiviso in dodicesimi.
2. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per l’elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria .

Art. 11 – Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno. b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole almeno della metà più uno degli associati.

Art. 13 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile compreso da un minimo di cinque (5) ad un massimo di dieci (10) componenti compreso il Presidente determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci e tutti vengono eletti, incluso il Presidente, dall’assemblea stessa.
2. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati per tre volte consecutive sono da ritenersi dimissionari.
3. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Vice-Presidente e il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Possono ricoprire cariche sociali soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e che: non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
8. Ai componenti del Consiglio non sarà riconosciuto alcun compenso .

Art. 14 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal VicePresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea; b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8; c) deliberare l’importo delle quote associative e redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; d) adottare provvedimenti disciplinari, sulla base di quanto previsto da apposito regolamento (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea. e) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all’Assemblea per la sua approvazione.
3. Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all’Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Art. 17 – Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dall’assemblea con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
3. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 18 – Il Vice-Presidente
1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario
1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Il Rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
4. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’art. 14.

Art. 21 – Anno Sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito: - dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; - da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Art. 23 – Sezioni e trasformazione
1. L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 l. 289/02

Art. 24 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno il 50% degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano lo promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva di utilità sociale.

Art. 25 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana, alle norme del Coni, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni di promozione sociale ed in subordine alle norme del codice civile. Versione 0 del 23 marzo 2019 Approvata FMI Scarica lo statuto